Segretariato sociale

foglio notizie di attualità sociale numero 4 del 28 aprile 2012 in collaborazione con Piero  Quinci

 

Disabilità:  diritti  dei  genitori con figli disabili

riposi e permessi sul lavoro

  • I genitori (anche adottivi o affidatari) con figli disabili in situazione di gravità di età inferiore a 3 anni hanno diritto alternativamente al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni. Il prolungamento del congedo spetta indifferentemente alla madre o al padre in condizione lavorativa dipendente, ma non con fruizione contemporanea. Il prolungamento del congedo stesso spetta altresì al genitore lavoratore dipendente anche se l’altro è titolare di rapporto di lavoro a domicilio oppure domestico o in condizione non lavorativa. L’agevolazione è concessa a condizione che il minore disabile in stato di gravità non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
    • In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i genitori (anche adottivi o affidatari) di un bambino disabile in stato di gravità di età inferiore ai 3 anni, possono godere di  un permesso di 2 ore al giorno. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri sono utilizzabili, in alternativa, o dalla madre o dal padre. Poichè i permessi orari sono alternativi al prolungamento del congedo parentale, essi vanno riconosciuti ai genitori solo nel caso in cui il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
    • La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi o affidatari), hanno diritto alla fruizione di un permesso mensile di 3 giorni, successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino disabile in situazione di gravità. I permessi sono utilizzabili, da parte dei genitori, a condizione che il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
    • La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, hanno diritto ai 3 giorni di permesso giornaliero mensile, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, a condizione che essi convivano con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva ma che il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno.

congedo  straordinario indennizzato

Il congedo straordinario per l’assistenza alle persone con handicap in situazione di gravità può essere fruito in

modo continuativo o frazionato, per la durata massima complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa.

altre agevolazioni

  • Scelta della sede di lavoro.
  • La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
  • L’esonero dal lavoro notturno.


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